TASI – Tributo sui Servizi Indivisibili

La Legge n. 147/2013 ha istituito con decorrenza 1° gennaio 2014 il Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI). Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale come definita ai fini dell’imposta municipale propria, e di aree edificabili. Rientrano pertanto nel presupposto impositivo anche i fabbricati rurali ad uso strumentale. Oltre alle esenzioni previste dall’art. 7 del D.Lgs. 504 del 1992, la Tasi non si applica ai terreni agricoli. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’IMU di cui all’art. 13 del D.L. n. 201/2011. 

ALIQUOTE TASI 2019 (conferma aliquote 2018):

ESENZIONI

PER ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE ESCLUSE LE CATEGORIE A1, A8 E A9

ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE
Si intende per effettiva abitazione principale l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, ANZIANI E DISABILI
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che: la stessa unità immobiliare rimanga vuota a disposizione dell’anziano o del disabile che potrebbe, in qualsiasi momento, rientrarvi o abitata dell’eventuale/i coniuge/figli, con lo stesso già convivente/i al momento dello spostamento della residenza anagrafica in struttura. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza, CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE
Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO E ISCRITTI AIRE
E’ considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.FORZE DI POLIZIA
E’ esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.COOPERATIVE A PROPRIETA’ INDIVISA
Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze. Sono incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) E RELATIVE PERTINENZE
0 per cento ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1, A/8, ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE
Si applica alle abitazioni principali accatastate in categoria A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze.
0 per cento FABBRICATI ABITATIVI LOCATI A CANONE CONCERTATO
Si applica agli immobili locati (unità abitativa e sue pertinenze nel limite di una unità per tipologia di categoria catastale C/6-C/7-C/2) a canone concertato (Legge n. 431 del 9 dicembre 1998) nel rispetto anche dell’accordo territoriale vigente sottoscritto dal Comune di San Martino in Rio e dalle organizzazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori.
0 per cento ALIQUOTA FABBRICATI ABITATIVI IN COMODATO GRATUITO A PARENTI DI I° GRADO
Alloggi e relative pertinenze concesse in comodato gratuito (registrato e non registrato) a parenti entro il I° grado.
0 per cento ALIQUOTA PER ALTRI IMMOBILI ABITATIVI
Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le abitazioni da A/1 ad A/9 e relative pertinenze (C/6-C/2-C/7) affittate con regolare contratto registrato a canone libero o concesse in comodato gratuito. Si applica a tutte le unità catastali non specificatamente inserite in altre aliquote.
0 per cento

ALIQUOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE
Si applica alle categorie abitative da A/1 ad A/9 e alle loro pertinenze, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente

 0,1 per cento FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL’AGRICOLTURA
0,25
per cento
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL’IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA
fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati.
0 per cento

ALIQUOTA ALTRI IMMOBILI
Si applica ai Terreni Agricoli.
Si applica alle Aree Edificabili
L’aliquota agevolata si applica alle seguenti categorie catastali:
– A/10 uffici e studi privati
– C/1 negozi e botteghe
– C/3 laboratori per arti e mestieri
– C/4 fabbricati e locali per esercizi sportivi
– Immobili di categoria B
– Immobili di categoria D esclusa la categoria D/10.

COME SI CALCOLA
Il calcolo della base imponibile è il medesimo dell’IMU.

Calcolatore TASI

COME SI PAGA
La TASI deve essere versata in autoliquidazione tramite modello F24. Il versamento può essere effettuato in banca o in posta ed è esente da commissioni. Per il versamento dovranno essere utilizzati i seguenti codici tributo:
– 3958 per abitazione principale e relative pertinenze
– 3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
– 3961 per altri fabbricati.
Codice Catastale: I011
L’ammontare dell’imposta da indicare in ogni singolo rigo del modello F24 va arrotondata all’euro. L’imposta non deve essere versata qualora essa sia inferiore o uguale a Euro 12,00 (tale importo si intende riferito all’imposta dovuta complessivamente per l’anno e non alle singole rate di acconto o saldo).

QUANDO SI PAGA:
• I° Rata oppure soluzione unica: 17 GIUGNO 2019
• II° Rata: 16 DICEMBRE 2019

DICHIARAZIONE TASI: TERMINI E MODALITA’
La dichiarazione Tasi soggiace alle stesse regole di quella dell’IMU; tuttavia i soggetti passivi devono presentare la dichiarazione TASI entro il 30 giugno 2020 per le variazioni intervenute nel corso del 2019 utilizzando la dichiarazione IMU. La dichiarazione Tasi ha effetto anche per gli anni successivi. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare del tributo. Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’ICI e dell’IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI. La presentazione della dichiarazione potrà avvenire con le seguenti modalità:
• Consegna diretta al Comune;
• Spedizione postale con raccomandata;
• Invio telematico tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo: sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it.

RAVVEDIMENTO OPEROSO
I contribuenti che hanno omesso il versamento o eseguono il pagamento in ritardo o hanno sbagliato i calcoli, possono avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso per evitare la sanzione del 30% applicata al tributo dovuto.
Il ravvedimento operoso consiste nel pagamento contestuale del tributo dovuto oltre ad una “mini sanzione” ed agli interessi legali rapportati a giorni (per l’anno 2019 pari allo 0,80%).
Il ravvedimento si suddivide in quattro tipologie: “sprint” se eseguito entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine del versamento, “breve” se eseguito dal 15° giorno fino al trentesimo giorno successivo alla scadenza, “intermedio” se eseguito dal 31° giorno al 90° giorno successivo alla scadenza e “lungo” se eseguito dal 91° giorno fino ad un anno dalla scadenza.
• Con il ravvedimento “sprint” si deve applicare la sanzione del 0,1% per ogni giorno di ritardo, fino al 1,4% per 14 giorni di ritardo.
• Con il ravvedimento “breve” si applica la sanzione del 1,5% fisso (termine dal 15° al 30° giorno successivi alla scadenza).
• Con il ravvedimento “intermedio” si applica la sanzione del 1,67% fisso (termine dal 31° giorno al 90° giorno successivi alla scadenza).
• Con il ravvedimento “lungo” si applica la sanzione del 3,75% fisso (termine dal 91° giorno ad un anno dalla scadenza).

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
• Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014)
• D.L. n. 16/2014 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 68/2014, articolo 1.
• D.L. n. 88 del 9/06/2014
MODULISTICA
Modello dichiarazione TASI;
DELIBERAZIONI E REGOLAMENTI COMUNALI
• Delibera C.C. approvazione aliquote e detrazioni Tasi anno 2019;
• 
Delibera C.C. approvazione aliquote e detrazioni Tasi anno 2018;
Delibera C.C. approvazione aliquote e detrazioni Tasi anno 2017;
Delibera C.C. approvazione aliquote e detrazioni Tasi anno 2016;
Delibera C.C. approvazione aliquote e detrazioni Tasi anno 2015;
Delibera C.C. approvazione aliquote e detrazioni Tasi anno 2014;
• 
Regolamento Tasi;

DOVE RIVOLGERSI
UFFICIO TRIBUTI c/o U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Umberto I° n. 22 – 42018 San Martino in Rio (RE)
Tel: 0522/636730
Fax: 0522/636745