Trasferimento di residenza dei cittadini dell’unione europea

Il  Decreto Legislativo n. 30 del 06/02/2007, ha apportato nuove modalità di soggiorno per i cittadini dei Paesi membri dell’Unione Europea e per i loro familiari. I cittadini di Norvegia, Islanda, Liechtestein e Svizzera sono equiparati ai cittadini dell’Unione Europea in quanto fanno parte dello Spazio Economico Europeo.

SOGGIORNO FINO A TRE MESI
I cittadini dell’Unione ed i loro familiari, comunitari e non comunitari, hanno il diritto di soggiornare nel territorio italiano per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza.
I familiari non aventi la cittadinanza di uno stato dell’Unione Europea devono essere in possesso di passaporto in corso di validità e del visto di ingresso nei casi in cui è richiesto.
SOGGIORNO PER UN PERIODO SUPERIORE A TRE MESI
I cittadini dell’Unione ed i loro familiari aventi cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea che intendono soggiornare in Italia per un periodo superiore a tre mesi devono richiedere l’iscrizione all’Anagrafe del Comune in cui si sono stabiliti ed esibire la documentazione sotto indicata, richiesta a seconda del motivo del soggiorno:
1) Cittadino comunitario che soggiorna per motivi di lavoro
– documento di identità e codice fiscale;
– attestato di regolarità del soggiorno rilasciato dal precedente Comune di residenza, se ricorre il caso;
– documentazione attestante l’attività lavorativa esercitata:
a) se lavoratore dipendente: contratto di lavoro, dichiarazione del datore di lavoro, ultima busta paga;
b) se lavoratore autonomo: certificato di iscrizione alla CCIAA, fotocopia attribuzione Partita IVA, ultima dichiarazione dei redditi.
Per i Cittadini Rumeni e Bulgari deve essere esibito il nulla-osta rilasciato dallo Sportello Unico della Prefettura se prestano una attività di lavoro dipendente diversa da: Lavoro stagionale, Lavoratore agricolo, Turistico o alberghiero, Domestico, Assistenza alla persona, Edilizio, Metalmeccanico, Alta dirigenza, Spettacolo (vedi circolare n.2/2007 del 27/2/2007 del Ministero del Lavoro);
2) Cittadino comunitario che soggiorna per motivi di studio o di formazione professionale:
– documento di identità e codice fiscale;
– attestato di regolarità del soggiorno rilasciato dal precedente Comune di residenza, se ricorre il caso;
– documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria;
– documentazione attestante l’iscrizione e la frequenza ad un istituto pubblico o privato riconosciuto. In quest’ultimo caso la verifica può essere richiesta al CSA (ex Provveditorato);
– dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno (è ammessa l’autocertificazione):

Limite di reddito Numero componenti
€ 5.424,90 Solo richiedente
€ 5.424,90 + 2.712,45 = 8.137,35 Richiedente + un familiare di età superiore ai 14 anni
€ 5.424,90 + 2.712,45 = 8.137,35 Richiedente + un figlio di età inferiore ai 14 anni
€ 5.424,90 x 2 = 10.849,80 Richiedente + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni
€ 5.424,90 + 5.424,90 + 2.712,45 =13.562,25 Richiedente + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni + un familiare di età superiore ai 14 anni

3) Cittadino comunitario che NON soggiorna per motivi di lavoro, di studio, di formazione professionale:
– documento di identità e codice fiscale;
– attestato di regolarità del soggiorno rilasciato dal precedente Comune di residenza, se ricorre il caso;
– documentazione attestante la titolarità di una polizza di assicurazione sanitaria;
– dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno (è ammessa l’autocertificazione):
Limite di reddito Numero componenti
€ 5.424,90 Solo richiedente
€ 5.424,90 + 2.712,45= 8.137,35  Richiedente + un familiare di età superiore ai 14 anni
€ 5.424,90 + 2.712,45= 8.137,35 Richiedente + un figlio di età inferiore ai 14 anni
€ 5.424,90 x 2 = 10.849,80 Richiedente + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni
€ 5.424,90 + 5.424,90 + 2.712,45 =13.562,25 Richiedente + 2 o più figli di età inferiore ai 14 anni + un familiare di età superiore ai 14 anni

4) Familiare comunitario di cittadino comunitario:
I familiari aventi diritto sono i seguenti: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge; gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge.
I cittadini in questione devono presentare per l’iscrizione anagrafica:
– documento di identità e codice fiscale;
– attestato di regolarità del soggiorno rilasciato dal precedente Comune di residenza, se ricorre il caso;
– documento che attesti la qualità di familiare tradotto in italiano e legalizzato;
– documento che attesti la qualità di familiare a carico se richiesta (può essere attestata mediante autocertificazione) + dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno (è ammessa l’autocertificazione);
– esibizione dell’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare avente un autonomo diritto di soggiorno se ricorre il caso.
5) Familiare non comunitario di cittadino comunitario:
Per questa categoria di soggetti l’iscrizione anagrafica è subordinata al rilascio da parte della Questura della Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione.
Dovranno essere esibiti i seguenti documenti:
– passaporto e codice fiscale;
– carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione;
– visto di ingresso quando richiesto;
– documento che attesti la qualità di familiare tradotto in italiano e legalizzato;
– documento che attesti la qualità di familiare a carico se richiesto (può essere attestata mediante autocertificazione) + dimostrazione della disponibilità di risorse economiche sufficienti al soggiorno (è ammessa l’autocertificazione);
– esibizione dell’attestato della richiesta di iscrizione anagrafica del familiare avente un autonomo diritto di soggiorno se ricorre il caso.

Iter:
La domanda può essere presentata da un qualsiasi componente del nucleo familiare, purché maggiore di età. Al momento della richiesta di iscrizione anagrafica l’Ufficio Anagrafe verificherà i requisiti e in caso positivo rilascerà l’attestato per le finalità connesse alla dimostrazione della regolarità del soggiorno in Italia. Successivamente sarà accertato il trasferimento attraverso sopralluoghi effettuati dagli Agenti della Polizia Municipale presso l’abitazione e potranno essere acquisite informazioni utili presso altri enti e uffici.
L’Ufficio Anagrafe effettuerà controlli sulla veridicità di quanto dichiarato attraverso i modelli di autocertificazione.
Al termine del procedimento sarà consegnata ai cittadini comunitari una attestazione di regolarità del soggiorno valido a tempo indeterminato, fermo restando che la perdita dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo n. 30/07 comporta la perdita del diritto di soggiorno.

SOGGIORNO PERMANENTE
Il cittadino dell’Unione che ha soggiornato legalmente e in via continuativa, per cinque anni, nel territorio nazionale può richiedere al Comune di residenza un attestato che dà diritto al soggiorno permanente. Il familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell’Unione. La richiesta deve essere presentata alla Questura. Il diritto di soggiorno permanente si perde a seguito di assenze dal territorio italiano di durata superiore a due anni consecutivi.

NORMATIVA
Decreto Legislativo 06/02/2007 n. 30
Circolare Ministero dell’Interno n. 19 del 06/04/2007
Decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000 n. 445
DOVE RIVOLGERSI
Ufficio Servizi Demografici c/o U.R.P. –  Ufficio Relazioni con il Pubblico
Corso Umberto I° n. 22  – 42018  San Martino in Rio (RE)
Tel:  0522/636702
E-mail: urp@comune.sanmartinoinrio.re.it
P.E.C.: sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it