Richiesta di residenza per cittadino comunitario

MODULO DI RICHIESTA
La dichiarazione di cambio di residenza deve essere effettuata con l’apposito  Modulo ministeriale da un qualsiasi componente della famiglia coinvolto nel cambio di residenza (purché maggiorenne). Tutti i soggetti coinvolti nel cambio di residenza dovranno firmare allegando copia di un documento d’identità.
Note:
1.    In caso in cui non sarà presentato questo Modulo o non sarà compilato nelle sue parti obbligatorie, la richiesta non potrà essere ricevuta.
2.    I campi relativi ai dati della patente e dei veicoli sono facoltativi, ma si fa presente che sono importanti al fine di trasmettere il talloncino di aggiornamento della residenza da applicare sulla patente e sul libretto di circolazione del mezzo.
3.    Sono previsti, degli Allegati obbligatori.
4.    In caso in cui il cambio di residenza avviene presso una famiglia già residente, occorre l’Assenso di un componente di tale famiglia.
ALLEGATI

Gli allegati obbligatori variano a seconda dei casi:
CITTADINO LAVORATORE
1) copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza
2) documentazione comprovante la qualità di lavoratore subordinato o autonomo
CITTADINI NON LAVORATORE CON RISORSE ECONOMICHE
1) copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità
2) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato (per il 2012 € 5.577 lordi annui).
3) copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale, valida per almeno 1 anno, oppure copia di uno dei seguenti formulari rilasciati dallo Stato di provenienza: E106, E120, E121 (o E 33), E109 (o E 37)
STUDENTE
1) copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità
2) documentazione attestante l’iscrizione presso un istituto scolastico o di formazione professionale
3) autodichiarazione del possesso di risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato (per il 2012 € 5.577 lordi annui)
4) copia di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi sanitari sul territorio nazionale e valida per almeno un anno o almeno pari al corso di studi o di formazione professionale o formulario comunitario.
Sono, inoltre, previsti i seguenti allegati facoltativi:
Per tutti questi casi, è facoltativo presentare copia degli atti originali, tradotti e legalizzati, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia. Si tratta di documentazione necessaria per la registrazione nell’anagrafe del rapporto di parentela e per il rilascio della certificazione.
FAMILIARE DI CITTADINO UE LAVORATORE O STUDENTE O NON LAVORATORE
1) copia di un documento di identità valido per l’espatrio in corso di validità rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui si possiede la cittadinanza;
2) copia degli atti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, di soggiorno (ad es. certificato di matrimonio per il coniuge, certificato di nascita con paternità e maternità per l’ascendente o il discendente)
L’iscrizione anagrafica del familiare presuppone che il cittadino dell’Unione sia un lavoratore oppure disponga per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti al soggiorno: vedi Tabella:
Limite di reddito –   Numero componenti
€ 5.577,00               –   solo richiedente
€ 8.365,00                –   richiedente + un familiare
€ 11.154, 00             –   richiedente + due familiari
€ 13.942,oo              –   richiedente + tre familiari
€ 16.731,o0              –   richiedente + quattro familiari
€ 10.849,00             –   richiedente + due o + minori di 14 anni
€ 13.562,00              –  richiedente + due o + minori di 14 anni e un familiare
3) Per tutti gli ascendenti e per i discendenti ultra 21enni, dichiarazione di vivenza a carico resa dal cittadino dell’Unione in possesso di autonomi requisiti di soggiorno.
CITTADINO EXTRACOMUNITARIO FAMILIARE DI CITTADINO DELL’UNIONE EUROPEA
1) copia del passaporto
2) carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione, oppure ricevuta della richiesta di rilascio di carta di soggiorno

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA:
il  Modulo sottoscritto può essere presentato in una delle seguenti modalità:
a) Presentato PERSONALMENTE  ALLO SPORTELLO con un documento d’identità valido c/o URP Corso Umberto I° n. 22 – di fronte all’ingresso del Museo dell’Agricoltura
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle 12,30
giovedì pomeriggio dalle 15,30 alle 17,30
b) Inviato tramite posta elettronica certificata del dichiarante all’indirizzo PEC del Comune di San Martino in Rio: sanmartinoinrio@cert.provincia.re.it

c) Inviato tramite  e-mail all’indirizzo: urp@comune.sanmartinoinrio.re.it con le seguenti modalità:
–       Modulo(ed eventuali allegati) firmati con firma digitale oppure
–       Modulo firmato e scansionato con copia del documento d’identità (del richiedente e dei componenti della sua famiglia)
d) Tramite RACCOMANDATA, (allegando copia di un documento d’identità) al  Comune di San Martino in Rio
URP – Servizi Demografici
Corso Umberto I° n. 22  –   42018 San Martino in Rio
TEMPI :
Dal 09/05/2012 , entro 2 giorni lavorativi  successivi alla presentazione della dichiarazione di residenza, il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia, limitatamente alle informazioni “documentate”.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica:

  • In caso in cui il procedimento di cambio di residenza si conclude positivamente, il comune NON trasmetterà alcuna comunicazione all’interessato.
  • In caso di mancanza dei requisiti o di accertamenti negativi da parte del vigile, l’ufficio anagrafe provvederà a comunicare l’esito negativo al cittadino. L’interessato avrà tempo 10 giorni per presentare le proprie osservazioni.
  • In caso di mancato accoglimento della richiesta, il comune provvederà a ripristinare la posizione anagrafica precedente, annullando l’iscrizione, e a denunciare il dichiarante alle autorità di pubblica sicurezza. Il dichiarante decade dai benefici nel frattempo conseguiti e dovrà rispondere di false dichiarazioni.